INPS: settore agricolo e omissione contributiva
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 11/07/2007 n.103, in merito alle modifiche disposte dall'art. 1, c.1172 della Legge 296/2006 in materia di omissioni contributive nel settore agricolo, ha precisato che anche per il settore agricolo trova applicazione la discplina generale che prevede anche sanzioni penali nei confronti dei datori di lavoro.
Più precisamente a seguito dell'intervento della Finanziaria 2007 viene abrogato il comma 3, dell'art.2, del DL 463/83 convertito nella L. 638/1983, con la conseguenza che il reato di omesso versamento delel ritenute previdenziali nel settore agricolo non è più condizionato all'esistenza di un'omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive.
Destinatari sono tutti i datori di lavoro agricolo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Tra le altre disposizioni che trovano applicazione dal 2007 vi sono anche le seguenti:
- non è consentito conguagliare le trattenute con le somme anticipate dal datore di lavoro;
- non è punito il datore di lavoro che provvede a versare i contributi trattenuti al lavoratore entro il termine di 3 mesi dalal contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
- deve essere presentata o trasmessa tempestivamente la denuncia di reato all'autorità giudiziaria, dopo il versamento ovvero decorso inutilmente il citato termine di tre mesi;
- viene sospesa la prescrizione, durante il predetto termine di tre mesi.
L'INPS ricorda che sono in fase di invio le diffide alle aziende agricole riconosciute in posizione irregolare, a cui viene allegato il mod. F24 da utilizzare per il versamento del debito.
Riproduzione riservata ©