INPS: sisma Catania 2002 e recupero contributi sospesi
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 26/01/2007 n.25, in merito alla sospensione del pagamento dei contributi sospesi a seguito del sisma che ha interessato alcuni comuni della provincia di Catania, ha fornito le istruzioni operative per la definizione della propria posizione debitoria entro il 30 giugno 2007 così come disposto dalla Legge Finanziaria 2007. Più precisamente entro la suddetta data dovrà essere corrisposto l'ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuiti al 50%. Resta ferma la possibilità di rateizzare il debito residuo in unica soluzione o in rate mensili. In quest'ultimo caso considerato che l'INPS ha concesso il recupero da marzo 2006 in 17 rate, l'importo delle rate sarà calcolato ripartendo l'ammontare dovuto, ridotto al 50%, in massimo 6 rate, poichè quelle di luglio e di agosto devono essere versate entro giugno. E' inoltre previsto che per il ritardato pagamento si applica il ravvedimento operoso ex art.13 Dlgsvo 472 del 18/12/1997, ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali. Come è noto, ai sensi dell'art.13 del citato decreto, la sanzione é ridotta ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Ne consegue che i soggetti beneficiari possono pagare l'ammontare dovuto ridotto al 50% entro il 30 giugno, senza oneri aggiuntivi, o pagare entro il 30 luglio sempre il medesimo importo ma gravato di sanzioni ed interessi.