L'INPS, con il messaggio 15/04/2005 n.15728, fa seguito al precedente 4687/2005 per chiarire che per periodo di ammissione alla CIGS si intende l'arco temporale per il quale è concesso con decreto ministeriale il relativo trattamento. Durante questo periodo i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione non possono esercitare la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo (legge 243/2004). Il Ministero del lavoro, con nota del 23/03/2005, fa sapere che la facoltà è preclusa ai soli lavoratori dipendenti delel unità aziendali ammesse alla CIGS e non già a tutti i lavoratori dell'impresa nella sua generalità. Ne consegue che le domande presentate dai lavoratori in CIGS a partire dal 5 dicembre 2004 verranno respinte dall'INPS. Questi lavoratori potranno esercitare l'opzione a partire dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di CIGS. Il diritto al bonus rimane valido nei confronti dei lavoratori che: - presentino in data anteriore al periodo di ammissione della impresa al trattamento di integrazione salariale la domanda di rinuncia all'accredito contributivo - abbiano presentato al 4 dicembre 2004 la domanda di rinucia all'accredito contributivo. In entrambi i casi l'erogazione del bonus rimane comunque sospesa per i lavoratori in CIGS a zero ore. Questi potranno fruire di un accredito figurativo per il periodo di cassa integrazione. Invece per i lavoratori posti in CIGS a orario ridotto l'importo del bonus sarà ridotto in misura corrispondente alla riduzione della retribuzione con accredito figurativo ad integrazione. Le aziende interessate (già in CIGS o che hanno presentato domanda di ammissione)dovranno compilare il mod. LC/CIG1 e trasmetterlo all'area assicurato/pensionato dell'INPS competente alla trattazione della domanda di bonus.