I datori di lavoro che al rilascio del CUD hanno pagato l'incentivo o hanno in corso le procedure per farlo a seguito della ricezione del mod. LC8 dovranno seguire le istruzioni sul bonus pensioni impartite dalla circolare 39/2005 (Mess. INPS 11763/2005). Nel caso in cui invece al rialscio del CUD non è arrivato il modello LC8 verrà rilasciata una sola certificazione senza indicare il bonus. In ogni caso spiega l'istituto previdenziale se prima della trasmissione del mod. 770 semplificato interviene la certificazione del diritto al bonus e il conseguente versamento con effetto dal 1° novembre 2004, dovrà essere rilasciata ai soli fini previdenziali una nuova certificazione sostitutiva. Gli stessi dati saranno poi comunicati con il mod. 770 semplificato. Infine se certificazioen e versamento hanno luogo dopo la trasmissione del mod. 770 in aggiunta sarà necessario compilare anche un modello di rettifica.