L’Inps, con il messaggio n. 1644 del 5 marzo 2015, ha precisato che, nel caso di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI, prodotta erroneamente dal lavoratore licenziato a seguito della procedura di mobilità di cui all’art. 4 della L. 223/1991, la stessa può essere ritenuta utile ai fini della concessione dell’indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della L. 223/1991 solo se l’esplicita richiesta di conversione in domanda di indennità di mobilità ordinaria viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.
Nel caso di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, prodotta erroneamente dal lavoratore destinatario di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11 della L. 223/1991 o della L. 451/1994, l’esplicita richiesta di conversione dei citati trattamenti speciali deve essere ritenuta utile se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.