L'INPS, con la circolare 14/06/2006 n.81, ha reso noto che a seguito del provvedimento della BCE che ha innalzato al 2,75% a decorrere dall'15 giugno 2006 il TUR, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi è fissato all'8,75% dato dal TUR più 6 punti percentuali. Stesso discorso vale per l'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi che si assesta all'8,75%. Invece la nuova misura delle sanzioni civili, per ritardato pagamento dei contributi spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi dorte dal 1° ottobre 2000, passa all'8,25% dato dal TUR più 5,5 punti percentuali. Ricordiamo anche che per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni il tasso dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo. Per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall'ente impositore è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali e quindi all'8,25%.