L'INPS, con la circolare 19/02/2009 n.22, facendo seguito al DM 13/11/2008 che ha individuato per l'anno 2008 le Regioni nelle quali è possibile assumere con contratto di inserimento donne residenti in aree geografiche con particolare situazioni di occupazione/disoccupazione femminile, ha fornito le modalità operative per fruire delle agevolazioni contributive attraverso il mod. DM10.
Più precisamente le aziende che hanno assunto nel 2008 lavoratrice ex art. 54, c.1, lett. e) DLgs 276/2003, senza fruire della riduzione contributiva (nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale) potranno recuperare l'agevolazione spettante nel seguente modo:
determineranno l'ammontare complessivo delle somme da recuperare
riporteranno il relativo importo nel quadro D del DM10 utilizzando il già previsto codice L997 avente il significato di "rec.agevol.inserimento".
Invece le aziende che hanno usufruito nel 2008 degli sconti contributivi in misura superiore al 25% per le lavoratrici residenti nella Regione Calabria, poi risultata esclusa dai territori agevolati secondo quanto previsto dal DM 13/11/2008, potranno regolarizzare la loro posizione entro il 16 maggio p.v. nel seguente modo:
- Determineranno l'ammontare complessivo delle somme da restituire;
- Riporteranno il relativo importo nel quadro B-C del DM10/2 utilizzando il codice già in uso M109 avente il significato di "rest. Agevol. inserimento".
Nessun dato dovrà essere riportato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
 L'INPS ribadisce inoltre che la fruizione degli incentivi in misura superiore al 25% è riconosciuta purché sia la residenza della lavoratrice sia il luogo in cui viene svolta la prestazione siano ricompresi in uno dei territori individuati dal DM 13/11/2008.
Infine si ricorda che l'accesso ai benefici in misura superiore al 50% è possibile se vengono rispettate le seguenti condizioni illustrate dalla circolare 74/2006:
- l'ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 60 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;
-  l'assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
- il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.