La Corte di Cassazione, con la sentenza 27/10/2009 n.22648, ha deciso che il giudice di merito non può sindacare nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta dell'imprenditore di sopprimere un determinato reparto o posto di lavoro cui era addetto un lavoratore dipendente licenziato, sempre che risulti effettivo e non pretestuoso il riassetto organizzativo operato.
La Suprema Corte ha infatti ricordato che in merito alla crisi aziendale, il  giudice di merito può valutare la legittimità del motivo oggettivo di licenziamento di un dipendente determinato da ragioni inerenti la produttività (tra le quali va ricompreso anche il riassetto organizzativo attuato per una più economica gestione dell'impresa), senza però sindacare sulla scelta dei criteri di gestione economica dell'impresa costituzionalmente garantiti all'imprenditore.