La Corte costituzionale con la sentenza 94/2025  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 6 della legge 335/1995 che esclude il diritto all'integrazine al minimo per i nuovi iscritti dal 1996 in poi.Secondo i giudici costituzionali la norma discrimina tra gli assicurati vecchi iscritti che hanno l’integrazione al minimo e quelli contributivi che non ne possono usufruire. Infatti risulta irragionevole e discriminatorio - e perciò in contrasto anche con l'art. 3 Cost. - distinguere tra i criteri retributivo e contributivo, per consentire l'integrazione al minimo solo dell'assegno ordinario d'invalidità liquidato in base al primo.Per avere diritto all'assegno di invalidità è necessario che gli interessati siano in possessodei seguenti requisiti:

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riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (1/3) a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

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almeno 260 contributi settimanali (5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.L’ammontare dell’assegno è corrispondente alla pensione maturata al momento della domanda, calcolata col sistema misto per chi ha un’anzianità contributiva anteriore al 1996 oppure col solo sistema contributivo per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1996 in avanti.In base alla sentenza della Corte costituzionale la misura dell’assegno di invalidità inferiore al trattamento minimo, può essere integrato e liquidato fino a raggiungere il valore del trattamento minimo e cioè, per il 2025, a 603,40 euro mensili.Importante sottolineare che gli effetti di tale sentenza decorrono, anche per i pensionati che già fruiscono dell’assegno di invalidità, dal momento di pubblicazione della sentenza e non prima, con esclusione quindi di arretrati.