Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo n.5 del 18/01/2007, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che il monte ore annuo di formazione fissato dal Dlgs 276/2003 in 120 ore annue deve essere inteso come limite minimo posto dal legislatore a tutela della primaria esigenza formativa da assicurare all'apprendista. Ne consegue che la contrattazione collettiva, disciplinando l'aspetto formativo del nuovo apprendistato professionalizzante, può individuare le modalità e le forme dell'articolazione delle ore di formazione, o addirittura aumentarle, ma non può andare al di sotto del limite minimo previsto dalla legge.