Interpello Minlavoro: agevolazioni contributive ex lege 407/90 ai part time
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 14/11/2005 n.2693, ha risposto a due quesiti inoltrati con l'interpello in merito alla possibilità di fruire delle agevolazioni contributive ex art. 8, c.9, L. 407/90 in caso di assunzione di lavoratore part time a 20 ore settimanali.
Al fine di poter rispondere ai quesiti precisa il Minlavoro è necessario tener presente che la legge 407/90 li riconosce a condizione che l'assunzione è a tempo indeterminato, che si tratti di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi oppure sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento CIGS da un periodo uguale a quello suddetto e sempre che l'assunzione non avvenga per sostituire lavoratori dipendenti licenziati o sospesi per qualsiasi causa.
Quindi non rileva il fatto che il rapporto di lavoro sia full time o part time ciò che rileva sono il rispetto delle predette condizioni e che il lavoratore part time soddisfi il requisito del limite reddituale al di sotto del quale sussite lo stato di disoccupazione ed il suo mantenimento.
Ne consegue che è ammissibile al beneficio il datore di lavoro che assume a tempo parziale fino a 20 ore settimanali il lavoratore che si trovi da 24 mesi in stato di disoccupazione anche se questi è già occupato con il medesimo contratto presso un altro datore di lavoro.
Medesimo discorso vale per il datore di lavoro che assume nuovamente dopo alcuni mesi un lavoratore part time a 20 ore settimanali precedentemente dimessosi e per il quale aveva già fruito delle medesime agevolazioni. Rimane comunque confermato che i benefici avranno una durata pari a 36 mesi decorrenti dall'instaurazione del primo rapporto.