Il Ministero del lavoro, con la nota 24/10/2005 n.prot. 2524, rispondendo ad un istanza di interpello formulata ai sensi dell'art. 9 DLgs 124/2004 ha precisato che anche i promotori finanziari che svolgono la loro attività con un contratto di agenzia sono tenuti al versamento della contribuzione integrativa all'Enasarco. Infatti ha rilevato il Minlavoro ciò che deve essere preso in considerazione non è tanto il nomen iuris che il legislatore ha utilizzato per individuare una determinata attività professionale quanto le modalità con le quali il lavoro viene espletato. Sulla questione si è anche pronunciato il Tribunale di Roma (sent. 12056/2005) sostenendo che i promotori finanziari che possono per legge operare come agenti o mandatari (art. 31, DLgs 58/98), quando svolgono la loro attività autonomamente, danno effettivamente luogo ad un rapporto di agenzia; con la conseguenza che è possibile definire i promotori finanziari come una categoria che sta all'interno di quella più ampia degli agenti e rappresentnati di commercio. Quindi non ha importanza se oggetto dell'attività svolta dall'agente è un prodotto di natura finanziaria, un bene materiale o di altro genere. Ciò che rileva è se l'attività esercitata possa farsi rientrare nella legge 316/68 e quindi per l'aspetto contributivo nella legge 12/73.