Il Ministero del lavoro, con la nota 25/05/2006 n. prot. 4572, rispondendo ad un' istanza di interpello, ha fornito precisazioni in merito all'esonero dall'obbligo contributivo per la disoccupazione in caso di privatizzazione di aziende per il trasporto pubblico. Per inquadrare meglio il problema il Ministero del lavoro richiama il RDL 1827/1935 in base al quale non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria i dipendenti di aziende pubbliche e quelli di aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego. Premesso questo il dubbio che è stato avanzato prendeva a riferimento un'azienda che subisce un processo di privatizzazione sostanziale o formale ossia il caso in cui l'assetto proprietario divenga in tutto o in parte privato oppure sia rimasto interamente pubblico ma sia intervenuta la trasformazione in senso privatistico dell'organizzazione societaria. Il Ministero del lavoro richiamando l'orientamento consolidato giurisprudenziale ha precisato che nei confronti delle aziende che hanno subito tali processi continua a trovare applicazione il regime di stabilità di impiego ex RD 148/1931, con la conseguenza che deve essere esclusa l'ipotesi che le stesse aziende siano soggette alle procedure di accertamento amministrativo ai fini dell'esonero contributivo.