Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo n.5222 del 26/10/2006, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che in caso di conciliazione monocratica il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi e premi dovuti maggiorati della sanzione civile pari all' 8,75 (TUR più 5,5 punti percentuali). Se in sede di conciliazione monocratica l'importo da corrispondere è determinato, rispetto a parametri retributivi, in misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge. Si ricorda che la conciliazione monocratica può essere avviata in presenza di questioni attinenti a diritti patrimoniali del lavoratore di origine contrattuale o legale quando ancora non si è effettuato alcun accertamento in ordine ai fatti oggetto di verifica e sempre che non emergano evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti.