Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un istanza di interpello formulata ai sensi dell'art.9 del DLgs 124/2004, ha ricordato che le funzioni ed i compiti che la Riforma Biagi ha riservato agli enti bilaterali sono riconosciuti soltanto a quelli costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Ciò non toglie che possano comunque esere costituiti organismi bilaterali con la partecipazione di associazioni non comparativamente più rappresentativi nel rispetto del principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione. L'unica conseguenza è che a questi ultimi non spettano le funzioni previste dal Dlgs 276/2003.