Il Ministero del lavoro, con la nota 14/08/2007 n.21, rispondendo ad un'istanza di interpello ha reso noto che i lavoratori che prestano l'attività come impiegati e operai dipendenti da case da giuco e  sale di scommesse (come le sale Bingo) vanno obbligatoriamente iscritti all'Enpals se l'attività è esercitata in via esclusiva dal datore di lavoro.
Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione richiamando il decreto 15/03/2005 che tra le altre cose ha stabilito che devono iscriversi obbligatoriamente all'Enpals gli impiegati e operai dipendenti delle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche.
Ne consegue che, con decorrenza 22 aprile 2005, i lavoratori che prestano attività lavorativa, in qualità di impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco e dalle sale di scommesse, devono, ai fini previdenziali, essere obbligatoriamente iscritti presso l'ENPALS, sempre che l'attività delle sale da gioco e di scommesse sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro.
Se invece l'attività ha carattere promiscuo, situazione che nel settore è abbastanza frequente tenuto conto che le sale da gioco sono spesso all'interno o annesse ai locali di pubblici esercizi, si dovrà valutare se le attività svolte presentino o meno il carattere dell'autonomia che ricorre quando ciascuna attività è riconducibile ad aziende separate che si collocano direttamente sul mercato per fornire beni o servizi ai propri clienti.
Riconosciuta l'insussistenza dell'autonomia dell'attività della sala da gioco rispetto a quella del pubblico esercizio e qualora il datore di lavoro utilizzi promiscuamente i propri dipendenti per l'esercizio di entrambe le attività, gli stessi in quanto dipendenti da imprese classificate ai fini previdenziali nel settore terziario, continueranno ad essere assicurati ai fini previdenziali presso l'INPS.
Infine conclude il Ministero con riferimento alle posizioni individuali dei datori di lavoro che gestiscono attività classificate, ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'art. 49, lett. d) della L. n. 88/89, nel settore "terziario", si fa presente che, analogamente ai titolari di imprese che gestiscono il gioco del Bingo, qualora gli stessi partecipino al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza, continueranno a restare tenuti, come disposto dall'art. 1, comma 202 e ss., della L. n. 662/1996, all'iscrizione alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali" di cui alla L. n. 613/1966.