Il Ministero del lavoro, con la nota 14/10/2005 n.2464, rispondendo ad un istanza di interpello ha precisato conformemente a quanto sancito dall'art. 47, c.3, del Dlgs 276/2003 che fino a quando l'iter diretto a regolamentare in tutti i suoi aspetti il contratto di apprendistato professionalizzante non sia stato completato resta pienamente in vigore la disciplina previgente ex lege 25/55 e successive modificazioni al fine di evitare la possibile insorgenza di un vuoto normativo nella transizione tra vecchia e nuova tipologia contrattuale. In particolare al Ministero del lavoro è stato chiesto se nella Regione Emilia Romagna esistendo una legge regionale (17/2005) che disciplina l'aspetto formativo fosse posibile assumere anche nei settori nei quali i CCNL non hanno ancora regolamentato il nuovo contratto formativo (es. CCNL Metalmeccanici) e se sia possibile assumere nei settori nei quali il CCNL pur avendo regolamentato l'aspetto gestionale e retributivo del nuovo apprendistato professionalizzante non hanno previsto nulla per l'aspetto formativo. Ad entrambi i predetti quesiti il Ministero ha risposto negativamente poichè in nessuno dei due casi sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, ossia la regolamentazione in tutti i suoi aspetti dell'apprendistato professionalizzante.