Interpello Minlavoro: precisazioni su vecchio e nuovo apprendistato
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 783 del 21/06/2006, rispondendo ad un istanza di interpello ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina che regolamenta il vecchio e il nuovo apprendistato ed i rapporti tra gli stessi.
Più precisamente l'Associazione industriali di Piacenza ha inoltrato con l'istanza bene cinque quesiti:
1 - limiti di età - Nei CCNL dove manca la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, a prescinde che la regione abbia adottato un proprio provvedimento, le aziende non possono stipulare il nuovo contratto formativo. In questi casi è necessario ricorrere al vecchio apprendistato ex lege 25/55 e 196/97 con i limiti di età che queste prevedono.
2 - regolamentazione di secondo livello - Nel caso in cui il CCNL non abbia ancora regolamentato l'apprendistato professionalizzante non è possibile colmare la lacuna ricorrendo alla contrattazione provinciale o aziendale (la legge infatti fa riferimento solo alla contrattazione nazionale o regionale). E' invece possibile, una volta che il CCNL ha definito la durata con riferimento alle qualifiche, che la contrattazione provinciale o aziendale intervenga a regolamentare le modalità di erogazione della formazione.
3 - vecchio apprendistato e CCNL - al vecchio apprendistato si applicano le clausole contenute nel precedente CCNL per quanto riguarda la parte normativa mentre è necessario applicare il nuovo CCNL che regolamenta l'apprendistato professionalizzante per la parte retributiva.
4 - minori e apprendistato - Agli adolescenti dai 14 ai 18 anni non si può applicare il nuovo contratto di apprendistato previsto dalla Riforma Biagi, in attesa della completa attuazione del diritto dovere di istruzionee formazione, ma è necessario ricorrere al precedente (ex lege 25/55 e 196/97).
5 - vecchio apprendistato e formazione - Se non è possibile instaurare il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante perchè manca la regolamentazione nel CCNL pur avendo al regione definito i profili formativi, relativamente alle modalità di erogazione della formazione è necessario rifarsi a quanto previsto dalla precedente normativa.