Interpello: monetizzazione delle ferie nei contratti a tempo determinato
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, nella nota protocollo 27/07/2005 n.2041, ha risposto ad un'istanza di interpello con la quale venivano chieste delucidazioni in merito alla possibilità di monetizzare le ferie a un lavoratore a tempo determinato attraverso una maggiorazione della retribuzione corrisposta mensilmnete.
Sul punto il Ministero del lavoro ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 66/63 con la quale i giudici delle leggi hanno deciso che in un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno l'esigenza del recupero delle energie psicofisiche garantito dalla Costituzione può avvenire in misura minore rispetto ad un rapporto a tempo indeterminato, ma non può escludersi del tutto. Ne consegue che sono coerenti con la norma costituzionale i contratti collettivi che prevedono il frazionamento delle ferie annuali in modo che il lavoratore possa effettivamente conseguire un riposo che sia proporzionato alla quantità di lavoro effettivamente prestato, mentre i CCNL che prevedono la monetizzazione delle ferie attraverso una maggiorazione della retribuzione pagata mensilmente sono da considersarsi non conformi alla legge.
In conclusione al fine di rispettare le disposizioni normative comunitarie e della Corte Costituzionale è opportuno che la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute avvenga al termine del rapporto di lavoro, ossia quando si è certi che il lavoratore non ha avuto la necessità di recuperare le energie psicoficihe per il lavoro prestato in azienda durante il contratto a tempo determinato.