Invalidi: licenziamento valido solo in assenza di altre mansioni compatibili
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24091/2009, ha stabilito che, in tema di assunzioni obbligatorie di lavoratori invalidi, il datore di lavoro, prima di recedere dal rapporto deve non soltanto cercare mansioni compatibili con lo stato di invalidità del dipendente ma, anche, se necessario, ridistribuire gli incarichi tra i lavoratori già in servizio per assicurare il posto al lavoratore invalido.
Solo quando entrambe le suddette operazioni risultino impossibili, l'imprenditore può legittimamente licenziare l'invalido.
Sia ben chiaro, però, che il datore di lavoro, in linea generale, non deve modificare la propria organizzazione, sostenendo costi aggiuntivi, per creare ex novo un posto di lavoro ai fini dell'assunzione o della prosecuzione del rapporto con il soggetto invalido, ma è tenuto, semplicemente, a reperire in azienda un posto compatibile con il suo stato.
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