La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 234 del 22 luglio 2011, ha stabilito che in caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore, parzialmente invalido e, quindi, già titolare dell’assegno di invalidità, ha il diritto di scegliere tra il suddetto trattamento di invalidità e quello di disoccupazione.
La Consulta, con la sentenza in esame, ha, infatti, dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 6, comma 7, del D.L. n. 148/1993, conv. da L. n. 236/1993, che prevedeva, al contrario, l’incompatibilità tra i due trattamenti.