Investimenti nel mezzogiorno: istituito il codice tributo
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 51 del 4 luglio 2016, ha reso noto di aver istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Si tratta del codice tributo “6869” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208”. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che la predetta disposizione riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate in talune zone delle regioni del mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
Riproduzione riservata ©