L’INPS, ha inviato le diffide alle aziende con almeno 50 dipendenti, nei cui confronti sono state accertate incongruenze tra i dati contenuti nelle denunce Emens o DM10/2 e le quote di TFR maturate nel 2006 dai lavoratori che hanno deciso di mantenerle in azienda e di non conferirle alle forme pensionistiche complementari.
Come si ricorderà, secondo la Legge 296/2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare deve in ogni caso essere destinato, per le aziende con più di 50 dipendenti, ad un Fondo appositamente costituito presso l’INPS (c.d. Fondo di Tesoreria). Da alcune verifiche effettuate dall’Istituto previdenziale è emerso che diverse aziende non hanno versato e/o hanno indebitamente conguagliato le predette somme.
Poiché il periodo di prescrizione per recuperare dette somme sarebbe scaduto il 16 agosto p.v., l’INPS ha provveduto ad inviare alle aziende prima della scadenza le diffide con le quali viene chiesto di presentare nuovi dati oppure di esporre i motivi che giustificano i dati contrastanti.
L’azienda destinataria della diffida può percorrere due strade. Se ritiene corretta la verifica dell’INPS, ha tempo 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della diffida, per effettuare il pagamento. In caso contrario può impugnare la diffida entro 90 giorni presso la commissione provinciale avvalendosi della procedura telematica.
Al fine di agevolare la soluzione delle diverse situazioni, se l’azienda è in possesso di elementi che possono dimostrare l’insussistenza o la non esattezza del debito notificato, può presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni tramite il “Cassetto bidirezionale”.
Se l’azienda non percorre nessuna delle predette situazioni verrà inviato l’avviso di addebito che va direttamente a ruolo tramite il concessionario.