Il Ministero del lavoro con il decreto 4/04/2002 aveva stabilito che l'ANF spetta anche nel caso in cui un nucleo familiare sia a composizione reddituale mista purchè il requisito del 70% del reddito complessivo sia soddisfatto con la somma dei redditi da lavoro dipendente e parasubordinato con obbligo di iscrizione alal gestione separata INPS. Sul punto era intervento l'INPS con la circolare 138/2002, con la quale aveva precisato che la norma trovava applicazione soltanto nei nuclei familiari nei quali siano presenti due titolari di diritto all'assegno, uno come lavoratore dipendente e l'altro come lavoratore parasubordinato, i quali anche se titolari in proprio del diritto alla prestazione previdenziale, non possono esercitarlo poiché nessuno autonomamente in virtù del proprio lavoro può raggiungere il requisito del 70%. Ora l'INPS, con la circolare 16/12/2003 n.193, è tornata sui propri passi ed ha precisato che l'ANF spetta anche nel caso di nucleo in cui un solo titolare di diritto all'assegno fa valere un reddito misto da lavoro dipendente e da attività con obbligo di iscrizione nella gestione separata INSP, ma non può raggiungere il requisito del 70% del reddito complessivo con nessuno dei due redditi presi singolarmente.