L'INPS, con il messaggio 05/11/2008 n.24655, rispondendo ad alcuni quesiti giunti in sede, ha precisato che i titolari delle parafarmacie, anche se iscritti all'albo dei farmacisti, hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione commercio se nelle stesse parafarmacie vengono messi in vendita vari prodotti (diversi dai farmaci) come ad esempio gli integratori alimentari, i prodotti erboristici, le erbe sfuse, i prodotti cosmetici, gli articoli sanitari e quelli legati all'alimentazione.
Invece, se nelle parafarmacie sono posti in vendita anche i farmaci o prodotti medicinali non soggetti a prescrizione medica, il farmacista, il titolare o il coadiuvante, non deve iscriversi alla gestione commercianti. Nel caso in cui i titolari delle parafarmacie si siano iscritti alla predetta gestione e se per le cause sopra esposte l'iscrizione non era dovuta, l'INPS procederà alla cancellazione fin dall'inizio, previa presentazione di un'autocertificazione rilasciata dall'interessato. La cancellazione dalla gestione commercianti dovrà avvenire con la stessa decorrenza dalla quale l'interessato ha versato l'intero contributo alla propria cassa di previdenza.