Istituiti i codici tributo per la compensazione degli acconti IRES e IRAP
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa dell'11 dicembre 2008, ha ricordato che i contribuenti che hanno versato per intero gli acconti Ires e Irap 2008 possono portare in compensazione il credito d'imposta derivante dalla riduzione di tre punti percentuali delle somme pagate, così come previsto dal decreto legge anticrisi n. 185/2008, all'articolo 10, comma 1.
In considerazione delle difficoltà legate ai tempi di gestione telematica dei versamenti, L'Agenzia delle entrate ritiene che il credito d'imposta spetti anche ai contribuenti che, alla data del 1° dicembre u.s., hanno provveduto per intero al pagamento dell'acconto.
A tal fine con la risoluzione n. 476/E del 9 dicembre 2008, l'Agenzia ha istituto i codici tributo che consentono di compensare con il mod.F24 i maggiori versamenti già con i pagamenti in scadenza il 16 dicembre 2008.
Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d'imposta, sono stati istituti i seguenti codici tributo:
- "2120" denominato "IRES - utilizzo in compensazione del credito d'imposta - articolo 10, comma 2, d.l.185/2008";
- "3859" denominato "IRAP - utilizzo in compensazione del credito d'imposta - articolo 10, comma 2, d.l.185/2008";
In sede di compilazione del modello F24, i codici vanno esposti rispettivamente nella sezione "Erario" e nella sezione "Regioni", esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", con l'evidenza, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma AAAA.
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