Istituito il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E del 23 giugno 2016, ha reso noto di aver istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare ai sensi
dell’articolo 1, commi 91 e 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Il codice tributo da utilizzare è “6867” denominato “Credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare - articolo 1, commi 91 e 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190”
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di attribuzione del credito, nel formato “AAAA”.