Istruzioni alle aziende agricole per il versamento delle quote di TFR al FONDINPS
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 19/10/2007 n.120, facendo seguito al precedente intervento con la circolare 105/2007 in merito all'istituzione del Fondo di tesoreria, ha fornito le istruzioni operative alle aziende agricole per il versamento delle quote di TFR al FONDINPS.
In particolare l'INPS ricorda che al contributo da versare al FONDINPS si applicano le disposizioni generali della previdenza complementare con la conseguenza che ciascun versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite il mod. F24 utilizzando la causale di nuova istituzione FOAG - FONDINPS aziende agricole. Il primo versamento sarà quindi il 16 novembre p.v. che dovrà essere utilizzato anche per i versamenti delle quote di luglio, agosto, settembre e ottobre. I versamenti delle quote di TFR: dovranno essere comprensivi dell'interesse del 2,74%, non sono compensabili, nè deducibili e devono essere versati per intero anche se l'azienda vanta crediti a vario titolo da portare in compensazione.
In merito alla compilazione del mod. DMAG i datori di lavoro dalla dichiarazione del III trimestre 2007 per ogni lavoratore e per ogni mese interessato dovranno indicare nel quadro F la lettera Z (per denunciare la quota di TFR mensile destinata a FONDINPS); nel campo % RETR. MENS. in corrispondenza del tipo retribuzione contrassegnata con la lettera Z la percentuale di conferimento a FONDINPS, nel campo RETRIBUZIONE gli importi di cui alla lettera Z.
L'INPS ricorda infine che la percentuale di conferimento a FONDINPS deve essere indicata solo per gli operai a tempo indeterminato per consentire la gestione dell'esonero dal versamento del contributo ex lege 297/1982.
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