Istruzioni dell'Agenzia delle entrate sul bonus assunzioni
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, con la circolare 13/02/2003 n.11, ha fornito le istruzioni per l'utilizzo del credito d'imposta nuovi assunti (art. 7 L. 388/2000) alla luce delle novità introdotte con l'art. 63 della legge Finanziaria 2003.
Di seguito si riporta il commento tratto da www.fiscooggi.it (di Caterina Gastone) che sintetizza il contenuto della maxi circolare:
L'Agenzia delle Entrate, nell'illustrare le più recenti disposizioni normative sul credito d'imposta per gli incrementi occupazionali, fornisce un quadro sistematico della disciplina del bonus per le nuove assunzioni, dalla sua istituzione con l'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 sino alle rilevanti modifiche introdotte nell'ambito del regime agevolativo dall'articolo 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 (circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003).
Bonus assunzioni: le novità all'8 luglio 2002
L'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 ha istituito un credito d'imposta per i datori di lavoro che, a partire dal 1° ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2003, realizzano un incremento della base occupazionale mediante assunzioni a tempo indeterminato.
Vari interventi normativi emanati tra i mesi di luglio e agosto 2002 (si vedano il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2002, e il decreto interdirigenziale del Ragioniere generale dello Stato, del capo del dipartimento delle Politiche fiscali e del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2002) hanno inibito la fruizione del credito d'imposta in esame con riferimento ai presupposti verificatisi successivamente all'8 luglio 2002, e hanno impedito, a partire dalla medesima data, la maturazione del bonus di cui al citato articolo 7.
Il decreto legge n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 265 del 2002, è intervenuto a garantire (con l'articolo 2) il diritto alla fruizione del credito d'imposta ai datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato sino alla data del 7 luglio 2002.
Tale disposizione, inoltre, ha stabilito che gli incrementi occupazionali rilevanti realizzati sino a tale data (calcolati secondo le regole di cui al comma 2 dell'articolo 7) rappresentano la soglia massima di accrescimento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al contributo per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002.
Ciò implica che rilevino, ai fini della maturazione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 209, le sole assunzioni compiute nel periodo 8 luglio - 31 dicembre 2002 al fine di reintegrare il numero dei lavoratori occupati prima del 7 luglio che non risultano più alle dipendenze del datore di lavoro interessato all'agevolazione.
Tale circostanza può essersi verificata, ad esempio, nel caso in cui, successivamente al 7 luglio 2002, sia venuto meno (a causa di dimissioni, licenziamento per giusta causa, eccetera) il rapporto di lavoro in capo a un lavoratore agevolato e il datore di lavoro abbia effettuato una nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato di un dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, lasciando in tal modo invariato il numero dei lavoratori che danno diritto al bonus.
Le novità introdotte dall'articolo 63 della legge Finanziaria per il 2003
Varie e importanti sono le novità introdotte, in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni, dall'articolo 63 della legge finanziaria per il 2003. Tra esse, la conferma del bonus occupazione nella misura e secondo i criteri di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 sino al 31 dicembre 2003, l'estensione dell'agevolazione fino al termine dell'anno 2006 (seppur con sostanziali modifiche quanto alla base occupazionale di riferimento e alla misura del contributo) e la previsione della necessità, per il datore di lavoro interessato, quale conditio sine qua non per la fruizione del contributo, di presentare un'istanza cui deve seguire un esplicito atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.
Il primo comma dell'articolo 63 individua, alle lettere a) e b), differenti regimi agevolativi che variano a seconda del fatto che i datori di lavoro potenzialmente interessati all'agevolazione abbiano o meno realizzato, alla data del 7 luglio 2002, un incremento occupazionale rilevante ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 209 prima illustrato.
In base al disposto della lettera a), i datori di lavoro in possesso di tale requisito possono continuare ad avvalersi del credito d'imposta per le unità agevolabili che determinano un incremento della base occupazionale al termine di ciascuno dei mesi da gennaio a dicembre 2003.
In particolare, per le unità incrementali che rientrano nel limite massimo registrato al 7 luglio 2002, il credito d'imposta matura - fino al 31 dicembre 2003 - nelle misure previste dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, mentre, per le unità incrementali eccedenti tale misura massima, il bonus può essere attribuito fino al 31 dicembre 2006 solo in seguito alla presentazione dell'istanza preventiva e all'assenso accordato alla stessa dall'Agenzia delle Entrate.
Il dettato normativo provvede anche a rideterminare il credito d'imposta fruibile per i nuovi assunti che eccedono il limite massimo registrato al 7 luglio, fissando l'ammontare del contributo in 100 euro (ovvero 150 euro, qualora l'assunto sia di età superiore a 45 anni), cui si aggiunge un ulteriore credito di 300 euro per ogni assunzione effettuata negli ambiti territoriali di cui all'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000.
Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro privi di un incremento occupazionale alla data del 7 luglio, la lettera b) prevede che essi possano fruire di un credito d'imposta per gli incrementi occupazionali registrati al termine di ciascuno dei mesi compresi tra gennaio 2003 e dicembre 2006 e risultanti dal raffronto con la base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 ed il 31 luglio 2002.
L'ammontare del bonus corrisponde agli importi fissati al secondo e terzo periodo della lettera a), ed è confermato l'obbligo, per il datore di lavoro interessato, di presentare un'istanza preventiva alla fruizione del credito, cui deve seguire l'atto di assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate.
A partire dal 1° gennaio 2004, il nuovo credito d'imposta disciplinato dalla lettera b) rappresenterà il regime agevolativo comune a tutti i datori di lavoro, a nulla più rilevando eventuali incrementi occupazionali registrati alla data del 7 luglio 2002.
I termini per la fruizione dell'agevolazione e la presentazione dell'istanza preventiva
L'articolo 63, al comma 2, individua il 31 dicembre 2003 quale termine ultimo per l'attribuzione del credito d'imposta in via automatica (primo periodo lettera a), e il 31 dicembre 2006 quale termine ultimo per l'attribuzione degli altri crediti d'imposta di cui all'articolo 63.
Il bonus può essere fruito esclusivamente in compensazione, ed è utilizzabile anche in date successive alla scadenza dell'agevolazione nella sola ipotesi di incapienza dei versamenti unificati effettuati dal datore di lavoro.
Come già in precedenza accennato, è prevista, quale condizione pregiudiziale per l'attribuzione dei crediti d'imposta di cui al primo comma, lettera a), secondo e terzo periodo, e di cui al primo comma, lettera b), la presentazione da parte del datore di lavoro interessato di un'istanza al Centro operativo di Pescara.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di comunicare, mediante esplicito atto di assenso, la propria autorizzazione alla fruizione del credito secondo gli importi indicati nell'istanza.
La mancanza di un'espressa pronuncia dell'Agenzia delle Entrate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'istanza implica il rifiuto della stessa. L'istanza è presentata una tantum, e l'assenso ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate garantisce al datore di lavoro l'attribuzione del credito d'imposta sino al 31 dicembre 2006.