Con circolare n. 4 del 14 gennaio 2009, l'INPS ricorda, innanzi tutto, quali fattispecie determinano operazioni di conguaglio di fine anno: elementi variabili della retribuzione; massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995; contributo aggiuntivo IVS 1% ex art. 3-ter L. n. 438/1992; erogazioni liberali; fringe benefit esenti se non superiori a euro 258,23 nel periodo d'imposta; prestiti ai dipendenti; piani di stock option; conguagli per versamenti di quote TFR al Fondo di Tesoreria; operazioni societarie.
Tali operazioni potranno essere effettuate, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2008 (con scadenza al 16/01/2009), anche con quella di competenza del mese di gennaio 2009 (con scadenza al 16/02/2009) e, solo per il TFR al Fondo Tesoreria e le misure compensative, anche con la denuncia del mese di febbraio (con scadenza al 16/03/2009).
Tra gli argomenti affrontati, si evidenzia, in particolare, che i datori di lavoro che, per inesatta determinazione, abbiano versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale di cui all'art. 2, c. 18 L. 335/1995 (che, si ricorda, per l'anno 2008 è pari a euro 88.669,00), possono provvedere, in sede di conguaglio, al recupero del contributo utilizzando il codice del quadro D "L952" per la generalità dei lavoratori, oppure "L953" per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31/12/2002.
Per ciò che concerne le erogazioni liberali, importanti novità riguardano le operazioni di conguaglio per le erogazioni corrisposte dopo il 29 maggio 2008, soprattutto dopo l'entrata in vigore del D.L. 93/2008, convertito nella L. 126/2008 (per cui tutte le erogazioni liberali e i sussidi occasionali di cui alla lettera b), c. 2 dell'art. 51 del TUIR, abrogata, concorrono interamente alla formazione del reddito da lavoro dipendente). In tale ipotesi, sostiene l'Istituto, i datori di lavoro, ove si renda necessario procedere a siffatte operazioni, a fine anno, opereranno come segue:
- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia la parte dell'erogazione non assoggettata a contribuzione;
 - tratterranno al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura inferiore.
Trattando delle somme versate in eccedenza al Fondo Tesoreria, si sottolinea, da ultimo, che i datori di lavoro che vogliano provvedere al recupero delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, in seguito ad inesatta determinazione delle quote di TFR, devono: 1) determinare l'ammontare delle somme eccedenti; 2) indicare l'importo da recuperare nel quadro "D" del DM10 con il codice "RF01".
Se, a contrario, per effetto di tale recupero, l'azienda dovesse trovarsi nella condizione di dover restituire quote delle misure compensative già fruite, i datori di lavoro dovranno determinare l'ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza e, successivamente, indicare l'importo da restituire nei quadri B/C del DM10 con il codice "M120".