L'INPS, con la circolare 10/12/2003 n.188, riepiloga la disciplina dettata dall'art. 21 del DL 269/2003 (convertito nella legge 326/2003) relativa all'erogazione dell'assegno pari a ? 1.000 per ogni figlio nato dopo il primo, impartendo le opportune istruzioni operative. In particolare l'Istituto previdenziale ricorda che il beneficio non è legato a limiti reddituali e le modalità di erogazione avvengono in base alla procedura già conosciuta dell'erogazione dell'ANF e dell'assegno di maternità da parte dei Comuni. Al pagamento dell'assegno provvede l'INPS entro 30 giorni dalal data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni. E' curioso sottolineare che l'INPS precisa che spetta al Comune stesso impegnarsi a comunicare alla neo mamma che ha registrato il proprio figlio all'anagrafe dell'agevolazione prevista dalla legge, ancor prima che il soggetto beneficiario ne faccia richiesta.