Istruzioni INPS per il cumulo pensione/retribuzione
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 27/01/2003 n.16, ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative per i soggetti pensionati che vogliono accedere al regime di cumulabilità pensione retribuzione previsto dalla legge 289/2002.
Pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2003 - In particolare l'art.44 della legge Finanziaria 2003 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2003 sia i lavoratori dipendenti sia lavoratori autonomi possono cumulare per intero la pensione ed i redditi se in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbia compiuto 58 anni di età.
L'INPS precisa che per la determinazione dei 37 anni di contributi devono essere presi in considerazione tutti i contributi utili al raggiungimento del diritto alla pensione, oppure, nel caso in cui sia più favorevole, quelli utili per la misura del trattamento pensionistico.
Si ricorda che possono cumulare interamente pensione e retribuzione dal 1° gennaio 2001 anche i soggetti che possiedono un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (L. 388/2000).
Sono esclusi dall'applicazione del nuovo regime di cumulo i lavoratori che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time anche se sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dettati dall'art. 44 della legge 289/2002.
Pensionati di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 - I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, per i quali vige ancora il divieto di cumulo, possono accedere al nuovo regime versando una somma una tantum di importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo di pensione mensile (? 402,12) moltiplicato per il numero risultante come differenza tra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica pari a 95 e la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età posseduti dal soggetto alla data del pensionamento, tenendo conto che i contributi e l'età devono essere arrotondati al primo decimale e la loro somma all'intero più vicino.
Nel calcolo devono essere tenuti in considerazione anche dei minimali e massimali. In particolare se l'importo risultante dal suddetto calcolo risulta inferiore al 20% dell'importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003, dovrà essere versato comunque il 20% della pensione.
Il versamento non può in ogni caso essere superiore a 3 volte l'importo lordo della pensione da erogare a gennaio 2003.
La somma risultante dal calcolo va versata entro il 17 marzo 2003 in unica soluzione oppure in 5 rate di cui la prima pari al 30% del dovuto.
Quanto detto vale per i pensionati che erano ancora in attività al 30 novembre 2002. In caso contrario i soggetti interessati possono effettuare il versamento della somma dovuta anche dopo il 17 marzo 2003 calcolata su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l'inizio dell'attività lavorativa con la maggiorazione del 20% rispetto agli importi determinati con la suddetta procedura.
Regolarizzazione pregresso - E' inoltre prevista una procedura per sanare le irregolarità commesse da chi non ha rispettato il divieto totale o parziale di cumulo nel periodo precedente l'entrata in vigore della legge finanziaria 2003.
In particolare, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni, i soggetti possono regolarizzare la loro posizione per tutto il periodo pregresso e fino al 31 marzo 2003 versando un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento, tenendo conto che il versamento non potrà comunque essere superiore a 4 volte l'importo lordo della pensione di gennaio 2003.
Istruzioni operative ed esempi - si segnala infine che la circolare INPS riporta sia le modalità con le quali devono avvenire i versamenti distinguendo tra le diverse ipotesi sopra menzionate mettendo a disposizione anche un foglio in formato excel per un rapido calcolo dell'importo dovuto.
Inoltre sono anche forniti alcuni esempi al fine di comprendere meglio la portata del nuovo regime.