L’INPS ha pubblicato la circolare n. 21 del 2 marzo 2026, con cui ha illustrato la natura giuridica dei contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale e ne ha chiarito la gestione del rapporto previdenziale.

La circolare ricorda che, dal punto di vista previdenziale, i piccoli coloni, i compartecipanti e i loro familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto riguarda l'accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) e l'accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia e maternità).

I contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale, di cui il documento di prassi fornisce un’ampia disamina giuridica, rientrano nel campo dei contratti associativi.

In sintesi, con il contratto di piccola colonia, il concedente affida al colono il fondo affinché lo coltivi e vi risieda. L’elemento centrale è il legame con il fondo. Il contratto presuppone una dimensione del fondo insufficiente a garantire da solo un reddito autonomo di impresa adeguato. Le colture possono essere anche pluriennali, arboree o permanenti. In ogni caso, la piccola colonia è legata al godimento del fondo per l’annata agraria. Il fondo deve richiedere un impiego di manodopera inferiore a 120 giornate lavorative annue, calcolate secondo le tabelle dei valori medi riportate negli appositi decreti ministeriali.

Il contratto di compartecipazione stagionale è invece una forma di esercizio congiunto dell’attività agricola, caratterizzato dalla collaborazione tra due imprenditori agricoli che partecipano a un ciclo produttivo di breve durata. L’elemento centrale è l’attività produttiva o la singola coltura. Il compartecipante si associa per realizzare una specifica coltivazione stagionale, apportando prevalentemente lavoro manuale. La compartecipazione riguarda la singola coltura e presenta quindi una durata limitata; terminato il raccolto, il contratto si estingue naturalmente senza necessità di disdetta. Deve essere necessariamente sottoscritto tra imprenditori agricoli, attivi nella produzione agricola primaria.

Rapporto previdenziale

Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto previdenziale, i concedenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione telematica. Tale adempimento risponde al principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello civilistico e soggiace al criterio della competenza annuale, articolato secondo le seguenti fasi.

  • Obbligo di denuncia iniziale e di variazione: la dichiarazione di costituzione del rapporto previdenziale deve essere presentata entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per denunciare variazioni intervenute nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati.
  • Cessazione del rapporto al 31 dicembre di ogni anno: l’efficacia del rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche quando il contratto associativo abbia durata pluriennale.
  • Obbligo di rinnovo espresso: qualora il rapporto previdenziale di piccola colonia prosegua nell’anno successivo (al contrario, il contratto di compartecipazione familiare non può mai avere durata pluriennale) è necessario presentare la domanda telematica di prosecuzione entro il 30 gennaio.
  • Intervento sostitutivo: se il concedente omette la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro 60 giorni dall'inizio dell'anno.

La validità della denuncia è subordinata all'allegazione del contratto di concessione stipulato in forma scritta e registrato all’Agenzia delle Entrate o stipulato con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame. In assenza di un o dei due documenti, tra loro alternativo, l’INPS non riconosce l’esistenza del rapporto previdenziale.