L'INPS, con la circolare 28/03/2008 n.38, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione da parte delle imprese interessate dai contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 14/06/1995, dei benefici contributivi.

La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20% con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria. La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25% ed è elevata al 35% nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30%.

Conseguentemente, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25% ovvero del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20% ovvero del 30% rispetto a quello contrattuale.

Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.

Per le imprese operanti nella aree degli obiettivi 1 e 2 del regolamento n. 1260/1999, tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30 % e 40 %.

L'INPS ricorda che la riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell'ordinamento.

In merito alla compilazione del mod. DM10 la circolare specifica che l'importo delle riduzioni contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, per i quali dovrà essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione, dovrà essere riportato su un separato rigo del quadro "D" del DM10 preceduto dal previsto codice "L508" e dalla dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L.608/96".
Le operazioni di conguaglio sul DM10/2 dovranno essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 giugno 2008.