L'INPS, con la circolare 11/07/2003 n.128, ha fornito importanti precisazioni in merito ai permessi riconosciuti dalla legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. In particolare i tre giorni di permesso previsti dalla suddetta legge devono essere ridimensionati in caso di assistenza ad un disabile per periodi inferiori ad un mese. Pertanto in caso di assistenza non prestata abitualmente spetta un giorno di permesso ogni 10 giorni. Se invece i giorni di assistenza sono inferiori a 10 al lavoratore non spetta alcun giorno di permesso. Un giorno di permesso spetta anche ogni 19 giorni di assistenza prestata continuativamente. Inoltre è possibile cumulare i permessi orari per un figlio disabile (ex lege 014/92) con età inferiore a 3 anni con i permessi orari per allattamento per un altro figlio. Il cumulo non è ammesso nel caso in cui il figlio sia lo stesso. Sindrome di down - l'attestazione della situazione di gravità può essere rilasciata anche dal medico di base oltre che dalla commissione ASL. A tal fine il soggetto che intende usufruire dei benefici previsti dalla legge 104/92 deve presentare la domanda all'INPS allegando la certificazione medica e la copia del cariotipo destinato in visione al dirigente medico di sede. Altri chiarimenti - Gli invalidi di guerra che intendono fuire dei benefici della legge 104/92 devono presentare l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o la copia del decreto di concessione della pensione. Un lavoratore disabile che usufruisce dei benefici di legge può farsi assistere da un altro lavoratore beneficiario anch'esso dei giorni di permesso per l'assistenza prestata, purché egli stesso non sia un lavoratore disabile e usufruisca già dei permessi per se medesimo. Infine i genitori di figli disabili siano essi minorenni o di maggiore età hanno la facoltà di fruire in alternativa dei giorni di permesso nell'ambito dello stesso mese fissati dalla legge 104/92.