Istruzioni INPS sul pignoramento delle prestazioni previdenziali
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, ha fornito le indicazioni operative in merito al pignoramento delle somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Prima di tutto viene richiamato l’art. 545 cpc che distingue tra crediti del tutto impignorabili volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi a oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali) e crediti parzialmente pignorabili con limiti specifici e percentuali diverse a seconda del tipo di reddito (ad esempio, stipendi e pensioni).
Pignorabilità assoluta
Riguardo ai crediti con impignorabilità assoluta, l’INPS precisa che sono da considerarsi impignorabili le somme erogate dall’Istituto per prestazioni a titolo di malattia (compresa la malattia in favore dei lavoratori marittimi e la malattia e la degenza ospedaliera in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata), maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, alle prestazioni antitubercolari, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili.
Questi crediti possono comunque essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive.
Invece, le somme dovute a titolo di assegni familiari e di assegno per il nucleo familiare non possono essere sequestrate, pignorate o cedute se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.
Pignorabilità parziale
In merito ai crediti parzialmente impignorabili, la circolare evidenzia che i limiti di pignorabilità della retribuzione e degli emolumenti a essa assimilabili trovano applicazione anche per i crediti derivanti da somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione. La pignorabilità di tali crediti è, quindi, consentita per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto.
In caso di simultaneo concorso delle cause di credito, la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del complessivo ammontare del credito.
Riguardo al concetto di prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione, l’INPS richiama la circolare n. 326/1997 del Ministero delle finanze secondo cui tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (ad esempio, la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, la indennità di maternità, etc.), comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.
Crediti alimentari
Sul punto la circolare precisa che mentre per l'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, sia in sede di separazione che in sede di divorzio dei genitori, la giurisprudenza di legittimità in sede civile è stata sempre concorde nell'assegnare a tale credito natura alimentare, con le correlate connotazioni di indisponibilità e impignorabilità (se non per crediti parimenti alimentari), in passato, non è emersa una visione unitaria della natura dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato o divorziato.
Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle SU della Corte di cassazione (sent. n. 32914/2022) secondo cui, considerato il carattere "latamente alimentare" o la funzione anche alimentare dell'assegno di mantenimento (nel senso della ricomprensione del minus alimentare nella più ampia obbligazione di mantenimento), per analogia, agli assegni separativi o divorzili risulta applicabile il trattamento riservato agli alimenti, quanto ai caratteri della impignorabilità e della non compensabilità dell'assegno di mantenimento, propri della disciplina dell'assegno alimentare.
Tuttavia, il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura e il contenuto della prestazione alimentare in senso proprio, atteso che ciò richiede una valutazione personalizzata la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto.
Pertanto, in ogni caso, l'espropriazione di crediti per cause di alimenti richiede, come condizione di efficacia del pignoramento, l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, che deve contenere l'indicazione della misura entro la quale può avvenire il pignoramento del credito alimentare.
Anticipazione NASPI
le somme riconosciute a titolo di anticipazione della NASpI non soggiacciono ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e assimilati, in quanto perdono la natura di prestazione a sostegno del reddito, assumendo quella di incentivo all’autoimprenditorialità e sono, dunque, pignorabili fino a concorrenza del credito.
Modalità delle trattenute
Le trattenute operate a titolo di pignoramento presso terzi devono essere effettuate sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa, quindi, sono state applicate le ritenute fiscali.
Fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali assegni periodici, infatti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, sono oneri deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo. Parallelamente, tale importo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR, per il coniuge che lo percepisce e, di conseguenza, la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.
Concorso di pignoramenti
L’INPS, richiamando l’articolo 545, quinto comma, del c.p.c., precisa che anche per la soddisfazione dei crediti alimentari, i crediti previdenziali sostitutivi della retribuzione possono essere pignorati al massimo fino alla metà e nell'ipotesi in cui il medesimo credito sia già assoggettato a esecuzione forzata è pignorabile al massimo nella misura pari alla differenza tra la metà del credito da prestazione e quanto già assoggettato al precedente pignoramento.
Inoltre, in caso di più pignoramenti deve essere data esecuzione all’ordinanza relativa alla procedura esecutiva notificata in data anteriore. Pertanto, in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento previdenziale può essere data esecuzione al pignoramento solo dopo l’integrale soddisfo di tali procedure.
Pignoramenti eseguita dall’Agente della Riscossione
In caso di pignoramento per conto dell’Agente della Riscossione i limiti che si applicano sono i seguenti: un decimo per prestazioni di importo fino a 2.500 euro, un settimo per prestazioni di importo superiore a 2.500 euro e non superiore a 5.000 euro e un quinto per le prestazioni il cui importo sia superiore a 5.000 euro. Detti importi devono intendersi al netto dell’imposizione fiscale già calcolata sulla prestazione.
Ritenuta IRPEF
L’INPS in qualità di sostituto d’imposta è tenuto a operare una ritenuta alla fonte del 20% quale acconto IRPEF sugli importi trattenuti a titolo di pignoramento presso terzi, se sussistono i requisiti precisati dall’Agenzia delle entrate (circ. n. 8/E del 2011): il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF e non un ente o società soggetto a IRES e il terzo erogatore deve essere un sostituto d’imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del citato D.P.R. n. 600/1973, ossia uno dei soggetti a cui tassativamente la legge conferisce l’obbligo di pagare le imposte in luogo di altri, per fatti e situazioni ad essi riferibili.
Prestazioni previdenziali pignorabili
Secondo la circolare, le previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l’Istituto sono le seguenti:
- le indennità di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, disoccupazione in favore degli operai agricoli; disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri; indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI; trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione NASpI; indennità di disoccupazione DIS-COLL; indennità di disoccupazione ALAS/IDIS per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai fondi di solidarietà (assegno emergenziale; assegni integrativi della durata e della misura delle prestazioni di disoccupazione o della mobilità);
- Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO);
- i trattamenti economici di malattia (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per i lavoratori marittimi);
- le indennità antitubercolari (indennità giornaliera, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio);
- le indennità di maternità/paternità (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale per lavoratori dipendenti/parasubordinati/liberi professionisti e autonomi, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia (trattamento di fine rapporto e crediti da lavoro);
- i trattamenti di integrazione salariale in favore degli operai dell’edilizia, artigianato e industria (CIGO), i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), i trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale), nonché in favore degli operai agricoli (CISOA);
- le prestazioni integrative delle integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà.
Quindi, per il recupero dei propri crediti l’Istituto può effettuare un prelievo diretto sugli eventuali crediti derivanti dalle prestazioni elencate di cui il soggetto debitore sia beneficiario e che, fermo restando il limite di un quinto, non rilevano le limitazioni previste dall’articolo 545, secondo comma, del c.p.c. in ordine all’impignorabilità dei sussidi di maternità e malattia.
Infine, l’INPS ribadisce che le disposizioni di salvaguardia previste per le prestazioni pensionistiche non sono applicabili alle prestazioni non pensionistiche.
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