L'INPS, con la circolare 6/08/2004 n.122, ha fornito alcune precisazioni in merito alla proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza. La tecnica legislativa usata fa sì che, nei confronti delle aziende destinatarie dei provvedimenti, l'obbligo contributivo dello 0,90% di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), si protragga dal periodo di paga "gennaio 2004", senza soluzione di continuità rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate. L'INPS ribadisce che la proroga trova applicazione per le: a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità; b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti; c) imprese di vigilanza (art. 4, comma 15, D.L. 1.2.1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28.11.1996, n. 608). Relativamente a tali ultime aziende, si cogli l'occasione per sottolineareche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2004", non avessero assolto alla contribuzione per Cigs e mobilità, potranno regolarizzare detti periodi nei prossimi mesi e nel caso in cui vi adempiano entro il 16 novembre 2004, non saranno gravati né da somme aggiuntive né da interessi.