L'INPS, con il messaggio n. 2085 del 28 gennaio 2008, nel fornire il primo chiarimento all' art. 1 cc. da 67 a 70 della L. 247/2007 (protocollo sul welfare), ha precisato che, per effetto  dell'abrogazione dell'art. 2 del D.L. 67/1997 (L. 135/1997), a decorrere dal 1' gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle corrispondenti retribuzioni variabili derivanti dai contratti aziendali ovvero di secondo livello. Conseguentemente, a partire dalla medesima data, sulle predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione, fino a quando non sarà data attuazione alla nuova decontribuzione, che, presentando la prevista domanda, dovrebbe dare copertura finanziaria (una volta individuati i criteri di priorità nell'evadere le istanze) ai contratti di secondo livello sottoscritti anche antecedentemente al 1'.1.2008.

Si ricorda che anche l'INPGI (circ. n. 1/2008) ha comunicato che in attesa dell'emanazione del decreto attuativo della nuova decontribuzione, le aziende sono tenute ad assoggettare all'ordinario regime contributivo le somme comunque erogate dal 1' gennaio 2008 a titolo di premio di risultato a favore dei propri dipendenti, a prescindere dal periodo con riferimento al quale è maturato il diritto  alla relativa corresponsione.

L'INPS, con il citato messaggio 2085/2008, ha altresì precisato che se le aziende avessero comunque continuato ad applicare la decontribuzione (vecchia disposizione), nonostante l'intervenuta abrogazione,  potranno regolarizzare la contribuzione non versata, senza aggravio di oneri  accessori, entro il 16 aprile 2008 (con riferimento al mod. F24) e entro il 30 aprile 2008 con riferimento al modello DM 10/2.

In sede di regolarizzazione, precisa l'INPS, si potranno conguagliare gli importi da restituire con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo regime di decontribuzione i cui criteri saranno contenuti nell'emanando decreto (sempre che intervenga prima della citata scadenza per effettuare la regolarizzazione).

La regolarizzazione comporterà anche l'effettuazione della trattenuta in busta paga al dipendente della corrispondente contribuzione da quest'ultimo dovuta.

Si coglie l'occasione per ricordare l'art. 1 cc. da 67 a 70 della L. 247/2007 (protocollo sul welfare) ha disposto l'abrogazione dell'art. 2 del D.L. 67/1997 (L. 135/1997) che regolamentava la decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello, per introdurne una nuova (in via sperimentale per triennio 2008-2010)  che prevede, al fine dell'applicazione dello sgravio contributivo in esso prevista, la presentazione, da parte delle aziende interessate, di apposita domanda (si ritiene al Ministero del Lavoro o suoi uffici periferici), nel limite delle risorse finanziarie assegnate all'apposito fondo  istituito presso il Ministero del lavoro (euro 650 milioni per ciascun anno).

Le modalità di attuazione della nuova decontribuzione saranno però stabilite con apposito decreto interministeriale (Lavoro - economia). Il decreto dovrà altresì individuare i criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo.

Qui di seguito proponiamo una tabella di confronto tra vecchio e nuovo regime di decontribuzione:

 

Regolamentazione

Decontribuzione ex art 2 del D.L. 67/1997 (L. 135/1997),

abrogatya dalla L. 247/2007

Decontribuzione art. 1, c. 67, L. 247/2007, in attesa di essere attuata con apposito decreto

Emolumenti soggetti a decontriuzione

Retribuzioni di cui risultino incerti sia l'ammontare sia la corresponsione e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di  produttività, qualità  e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati

Retribuzioni di cui risultino incerti sia l'ammontare sia la corresponsione e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di  produttività, qualità  e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati

Strumento

Contratto collettivo aziendale  o territoriale (contratto di secondo livello)

Contratto collettivo aziendale  o territoriale (contratto di secondo livello)

Adempimento del datore di lavoro

Deposito del contratto, entro 30 giorni, presso la DPL, anche per il tramite dell'associazione cui si aderisce

Presentazione di apposita domanda per ottenere la copertura finanziaria

Ammontare dell'importo massimo decontribuibile

3% della retribuzione contrattuale del lavoratore  (destinatario della retribuzione variabile) percepita nell'anno solare di riferimento.

Formula per calcolare l'ammontare esatto decontribuibile:

(retribuzione corrisposta al lavoratore + emolumento variabile): 34,33

5% della retribuzione contrattuale del lavoratore (destinatario della retribuzione variabile) percepita nell'anno solare di riferimento.

Formula per calcolare l'ammontare esatto decontribuibile:

(retribuzione corrisposta al lavoratore + emolumento variabile): 21

Beneficio

L'ammontare dell'emolumento decontribuibile abbatte la base imponibile contributiva (non si pagano quindi, sia azienda che lavoratore, le contribuzioni ordinaria INPS e INAIL)

E' previsto uno sgravio contributivo, sulle somme decontribuibili, che per il datore di lavoro sarà pari a 25 punti percentuali mentre per il lavoratore sarà pari all'intera contribuzione a suo carico

Contributo di solidarietà

10% della somma decontribuita, a carico del datore di lavoro , da versare a favore della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore interessato

Non previsto

Detassazione

Non prevista

E' previsto che il Ministero dell'economia, per l'anno 2008, introduca  opportune misure d detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto di decontribuzione.

Condizione

Riservare ai dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dal CCNL

Non prevista, salvo non venga inserita nel decreto attuativo

 

 

Con l'entrata in vigore della disposizioni contenute nella legge 247/2007 (protocollo welfare) si sono quindi create le seguenti situazioni:

-          la decontribuzione di cui all'art. 2 del D.L. 67/1997 (L. 135/1997) risulta abrogata, con decorrenza 1'.1.2008;

-          la nuova decontribuzione, istituita con decorrenza 1'.1.2008, dalla L. 247/2007 non risulta al momento operativa per mancanza delle previste disposizioni attuative;

-          la legge 247/2007 non contiene norme di raccordo tra vecchia e nuova disciplina.

 

I percorsi della vecchia decontribuzione - L'applicazione della precedente normativa ha, con il tempo, dato vita a due percorsi di decontribuzione, in particolare:

-          il primo, riguarda la decontribuzione delle retribuzioni variabili concordate a livello aziendale (accordo collettivo aziendale) e correlate agli indici di produttività, qualità e altri elementi di competitività specifici dell'attività aziendale. Il pagamento delle corrispondenti retribuzioni, e la determinazione del relativo ammontare, avvenivano dopo la verifica del raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi aziendali concordati;

-          il secondo, riguarda la decontribuzione (ammessa dal Ministero del lavoro) delle retribuzioni mensili concordate a livello territoriale (accordi collettivi territoriali) correlate ai medesimi indici di cui al precedente punto ma riferiti al settore e al territorio (per esempio nel settore edile con l'elemento economico territoriale e nel settore artigianato con il compenso decontribuibile). Il pagamento  delle citate retribuzioni era (ed è) effettuato mensilmente e la verifica del raggiungimento degli indici territoriali (per la conferma o meno dell'elemento retributivo territoriale) veniva effettuato, secondo quanto previsto dal contratto, con cadenze periodiche.