Istruzioni operative per fruire del regime forfettario (ex minimi) 2016
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 19/02/2016 n.35, ha riepilogato le modalità operative per fruire del regime contributivo agevolato previsto dalla Legge 190/2014 e modificato dalla Legge di Stabilità 2016.
Soggetti interessati sono le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni.
La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.
In particolare in luogo dell'esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.
Il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Se viene effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, verrà recuperata la differenza, nel rispetto del limite del 65%.
Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato.
Il termine decadenziale vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice.
Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
L’uscita dal regime agevolato, invece, si può verificare in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
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