Istruzioni operative per il contribuito contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro
A cura della redazione

La Cassa edile, con un vademecum del 20 febbraio 2015 ha fornito le istruzioni operative per la gestione del contributo contrattuale nei confronti dei Fondi Prevedi e Cooperlavoro, approvato dalle Associazioni nazionali firmatarie dei CCNL per l'industria, l'artigianato e la cooperazione del settore edile.
Il vademecum ricorda che le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015, potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio, senza alcun onere a loro carico e che i sistemi di trasmissione delle denunce mensili dovranno prevedere, a partire dalla contribuzione relativa al corrente mese, l'obbligatorietà di indicare nella denuncia l'importo del contributo in esame per gli operai dipendenti dalle imprese che applicano i richiamati CCNL e la possibilità di riportare nella denuncia, in apposito campo, il citato contributo relativo al mese precedente.
Per le imprese cooperative, fermo restando l'indicazione in denuncia dell'importo del contributo contrattuale, si dovrà prevedere la possibilità per l'impresa di dichiarare, nella stessa denuncia, che tale importo è stato versato a Cooperlavoro e, di conseguenza, lo stralcio dello stesso dal computo del debito contributivo complessivo nei confronti della Cassa Edile.
I sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità dell'importo denunciato per il contributo in esame, sulla base dei valori indicati nella tabella allegata al vademecum, per gli operai e per gli apprendisti (operai e impiegati).
Per gli impiegati, invece, in relazione alla non conoscenza, da parte della Cassa Edile, delle informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l'indicazione dell'importo non sarà obbligatoria né lo stesso importo, per gli impiegati part time, potrà essere soggetto ad un controllo di congruità.
Infine ricorda la Cassa Edile che per tutti i lavoratori, operai e apprendisti, retribuiti a ore, l'importo mensile del contributo (calcolato moltiplicando il valore orario di competenza per le ore ordinarie di lavoro) dovrà essere arrotondato all'euro (inferiore o superiore) secondo le normali procedure.
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