L’Inps, con la circolare n. 184 del 18 novembre 2015, ha fornito un riepilogo organico, nonché ulteriori chiarimenti, sulla facoltà di computo di cui all’art. 3 del D.M. n. 282/1996.
Si ricorda che tale disposizione prevede che “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Possono ricorrere al computo gratuito dei contributi, gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 (tranne gli iscritti alle casse libero professionali) a condizione che: a) abbiano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; b) abbiano almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 nel sistema contributivo (cioè accreditati dopo il 1996) purché risulti comunque almeno un contributo accreditato prima del 1996.
La facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi (non è possibile il computo parziale). Il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura delle seguenti prestazioni pensionistiche: pensione di vecchiaia; pensione anticipata; pensione di inabilità; assegno ordinario di invalidità; pensione indiretta ai superstiti; pensione supplementare.