Istruzioni per il conguaglio contributivo di fine 2012
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare n. 151 del 28 dicembre 2012, ha dettato rilevanti chiarimenti per il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali 2012, con riguardo ai datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.
Le fattispecie per le quali l’Istituto ha dettato istruzioni sono le seguenti:
- variabili della retribuzione (per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l’elemento di );
- massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 L. n. 335/1995 fissato, per il 2012, a € 96.149,00 (per i lavoratori interessati, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento di , , deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento di con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento . Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS, si procederà con l’utilizzo delle specifiche di );
- contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter L. n. 438/1992 (ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2013, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2012 di € 44.204,00. Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento di );
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito di fruizione delle stesse (se le ferie sono godute in un momento successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno o del mese al quale era stato imputato);
- “fringe benefit” esenti non superiori al limite di 258,23 nel periodo d’imposta (ai fini del conguaglio, il datore porta in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefit dallo stesso corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto eventualmente erogato da un precedente datore, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettao a contribuzione nel corso d’anno. Inolte provvede a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno);
- auto aziendali;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo Tesoreria;
- operazioni societarie (nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra per effetto di operazioni societarie, devono essere usati gli appositi codici e “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza);
- recupero del contributo di solidarietà ex L. n. 166/1991.
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2012” (scadenza 16.01.2013), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2013” (scadenza 18.02.2013). Le operazioni di conguaglio che riguardano il TFR al Fondo tesoreria e le misure compensative, potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2013” (scadenza 18.03.2013), senza aggravio di oneri accessori e fermo restando l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione del mese di gennaio 2013.
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