L'INPS, con la circolare 6/07/2004 n.103, ha fornito le istruzioni operative relative ai lavoratori autonomi occasionali e agli incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla gestione separata presso l'INPS se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro. Le principali precisazioni sono le seguenti: - il reddito di euro 5.000 costituisce una fascia di esenzione che in caso di superamento fa scattare l'obbligo del versamento dei contributi dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. - l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS si configura soltanto quando gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (quelli dal 1° gennaio - 31 dicembre) superano l'importo di euro 5.000 ed a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si deve procedere all'accreditamento dei contributi versati. - per gli incaricati delle vendite a domicilio già iscritti alla Gestione separata non è necessario effettuare alcuna altra iscrizione. Mentre l'obbligo per i lavoratori autonomi occasionali deve avvenire utilizzando lo schema di domanda allegato alla circolare 103/2004. - il versamento dei contributi deve avvenire con il mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo così come previsto per le collaborazioni, utilizzando i codici CXX o C10. - viene confermato che l'aliquota contributiva deve essere maggiorata di un punto percentuale se gli emolumenti eccedono la prima fascai di retribuzione pensionabile (euro 37.883,00 per l'anno 2004). - i contributi dovuti per gli emolumenti già corrisposti nel corrente anno oltre la fascia di esenzione riferita ai singoli lavoratori non saranno aggravati da oneri accessori se pagati entro il 16 settembre 2004. - gli emolumneti percepiti nel 2004 per prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 dai lavoratori autonomi occasionali non sono da prendere in considerazione ai fini dell'instaurazione del rapporto assicurativo-contributivo. Lo stesso criterio non trova applicazione per gli incaritati delel vendite a domicilio in quanto già assoggettati anteriormente al 1° gennaio 2004 all'iscrizione. - per quanto riguarda le differenze tra lavoro autonomo occasionale e collaborazione sia a progetto che occasionale, l'INPS le individua nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente, nella mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell'attivitàm nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. - la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.