Sulla G.U. n. 251/2025 è stata pubblicata la Legge 16 ottobre 2025 n. 154 che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kosovo.

La struttura della convenzione è quella tipica del modello OCSE che disciplina l’imponibilità dei redditi di lavoro dipendente all’art. 15 secondo cui salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato (es: Italia) riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (Italia), a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato (Kosovo). Se l’attività è quivi svolta (in Kosovo), le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato (Kosovo).

Nonostante quanto detto sopra, le remunerazioni che un residente di uno Stato (es: Italia) riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell'altro Stat (Kosovo)o sono imponibili soltanto nel primo Stato (Italia) se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato (Kosovo) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato (Kosovo), e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato (Kosovo).

La norma prosegue prevedendo che le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente (es: Italia) in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta come membro dell’equipaggio effettivo a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolta a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all’interno dell’altro Stato contraente (Kosovo), sono imponibili soltanto nel primo Stato (Italia).

Infine, l’art. 15 stabilisce che i pagamenti effettuati in uno Stato contraente (es: Italia) in virtù di un’attività dipendente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, riferibili a tale attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente (Italia).