L’Agenzia delle entrate, con la circolare 12/10/2011 n.45E, ha reso noto che i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile potranno regolarizzare entro il 27 dicembre 2011 le fatture emesse entro il mese di novembre p.v. con la minor aliquota IVA del 20%  ed entro il termine di liquidazione annuale fissato per il 16 marzo p.v. per le fatture emesse nel mese di dicembre.
Invece per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, la regolarizzazione dovrà avvenire sempre entro il 27 dicembre  2011 relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il 16 marzo 2012 (per il versamento della liquidazione annuale), per le fatture emesse nel quarto trimestre 2011.
La circolare affronta anche la situazione che si genera con le fatture ad esigibilità differita. Più precisamente, in linea generale, l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate. Tuttavia per determinate operazioni, è previsto il differimento del momento in cui l’erario può richiedere il pagamento del tributo, all’atto del versamento del corrispettivo, al fine di evitare che il fornitore debba diventare debitore del tributo prima di aver incassato in via di rivalsa il relativo importo. Anche se  il debito Iva nei confronti dell’erario sorge nel momento della riscossione effettiva del corrispettivo, anziché nel momento di emissione della fattura o della consegna del bene, resta comunque invariato il momento di effettuazione dell’operazione al cui verificarsi sorge l’obbligo di emissione della fattura che deve riportare l’indicazione “operazione ad esigibilità differita” e della relativa registrazione.
In merito alle cessioni di beni mobili e immobili e alle prestazioni di servizi, nel caso in cui al verificarsi degli eventi che realizzano il fatto generatore dell’imposta, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, è previsto che l’operazione si consideri effettuata limitatamente all’importo pagato o fatturato alla data della fatturazione o del pagamento.
Pertanto, spiega l’Agenzia delle entrate, gli acconti pagati entro il 16 settembre u.s., che hanno scontato l’aliquota del 20%, non dovranno subire regolarizzazioni, fermo restando che la maggior aliquota del 21% sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati successivamente a tale data.
Analogamente, se entro il 16 settembre 2011 è stata emessa una fattura anticipata, tale fattura resta soggetta all’aliquota del 20% anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengono successivamente alla data indicata.