L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 16 settembre 2011, ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione della nuova aliquota Iva al 21%, disposta dalla L. n. 148/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 (16.9.2011).
L’art. 2, comma 2-bis, della suddetta legge (di conversione del D.L. n. 138/2011), ha previsto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21%.
Poiché la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, alle operazioni effettuate a decorrere dal 17.9.2011 dovrà essere applicata la nuova aliquota. Tuttavia, se nella fase di prima applicazione, per ragioni di ordine tecnico, le imprese, non essendo in grado di adeguare immediatamente il software di fatturazione e i registratori di cassa, continueranno ad applicare la vecchia aliquota del 20%, non verranno sanzionate se:
-    regolarizzano le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento;
-    la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà, comunque, versata nella liquidazione periodica in cui l’iva è esigibile.