L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 283/E dell'11.12.2009, in risposta ad un interpello in materia di outsourcing, ha chiarito che le prestazioni di servizi che una società effettua nei confronti di una banca sono esenti dall'IVA quando sono dirette nei confronti del cliente della banca (modificandone le situazioni giuridiche ed economiche), cioè dell'utilizzatore finale, e quando la stessa è direttamente responsabile della loro esecuzione.
In particolare, l'Agenzia ha richiamato una sentenza della Corte di Giustizia Ue (segnatamente, la n. C-2/95 del 5.6.1995) con cui è stato già specificato che, in generale, sono imponibili tutte le prestazioni di servizi che non determinano esposizioni finanziarie a debito o a credito per il cliente finale, mentre sono esenti da IVA quelle che incidono sulla sfera giuridica (es. i servizi di pagamento) del destinatario finale del servizio bancario.