IVA: rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale in somministrazione
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7 del19 giugno 2020, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 26-bis della L. 196/1997 - secondo cui "I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'art. 1, c. 5, lett. f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'art. 13 del DPR 633/1972 (...)" - può trovare applicazione nell'ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra la società Alfa e la società Beta, committente finale, quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, stipulati dalla società Alfa, sono esclusivamente riferibili all'attività, oggetto del mandato, che Alfa dovrà porre in essere per conto e nell'interesse di Beta.
In questo contesto, l'assunzione, da parte di Beta, dell'onere di rimborsare ad Alfa gli oneri e i costi di gestione anticipati/sostenuti, produce, ai fini IVA, l'effetto della totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante. Conseguentemente, le somme erogate da Beta ad Alfa, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, non vanno assoggettate ad IVA.
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