L’INPS, con la circolare n. 51 del 30 aprile 2026, fornisce indicazioni in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti.

In premessa l’Istituto cita i due messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017 con cui venivano limitati i benefici fiscali in materia di esenzione di imposta ai soli trattamenti pensionistici legati all’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato.  

Tuttavia, parallelamente, si era formato un diverso orientamento giurisprudenziale di Cassazione che ampliava il beneficio fiscale a tutti gli strumenti idonei ad assicurare il sostegno a tali categorie di soggetti, in coerenza con la ratio legis che mira a tutelare tali soggetti in modo effettivo e non meramente simbolico. Alla stessa stregua, l’Agenzia delle Entrate si è mossa con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 che ha applicato l’esenzione da Irpef a tutti i trattamenti pensionistici di cui questi beneficiari fossero titolari e non solo a quelli correlati all’evento che aveva portato allo status di cui si parla.

Con la circolare in commento l’INPS si adegua all’interpretazione più favorevole e stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici da liquidare o già liquidati dall’Istituto spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti siano esonerati da Irpef, a prescindere dal fatto che siano correlati all’evento che ha dato luogo a tale status.

Per il 2026 l’INPS, come sostituto di imposta, applica direttamente l’esenzione fiscale dal primo rateo di pensione utile in pagamento; per i ratei già pagati ci saranno dei rimborsi. Per gli anni precedenti al 2026 i beneficiari dovranno presentare richiesta di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate con le modalità ordinarie.

Si rimanda ad un successivo messaggio le istruzioni operative per le future istanze di esenzione.