Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha pubblicato una guida con le istruzioni operative per recedere dal rapporto di lavoro con la badante, ricordando che in caso di stipula del contratto a tempo determinato, il licenziamento è possibile prima del termine solo se sussiste una giusta causa.

Invece, in caso di contratto a tempo indeterminato il recesso è consentito anche se non ricorre una giusta causa, purchè sia stato concesso il periodo di preavviso.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, Assindatcolf sottolinea che per le badanti assunte a tempo indeterminato per meno di 25 ore la settimana con anzianità di servizio tra 0 e 2 anni, il termine di preavviso da concedere in caso di licenziamento è di 8 giorni, mentre per anzianità di servizio che superano i 2 anni è di 15 giorni.

Per le badanti assunte a tempo indeterminato per più di 25 ore la settimana con anzianità di servizio tra 0 e 5 anni il termine di preavviso da concedere in caso di licenziamento è di 15 giorni, mentre per anzianità di servizio che superano i 5 anni è di 30 giorni.

Inoltre la Guida evidenzia che i giorni di preavviso sono da considerarsi di calendario, questo significa che si contano sabato e domeniche anche se contrattualmente non lavorati. Altra precisazione fornita da Assindatcolf è che il termine di preavviso può essere interrotto solo dalla malattia o dalla fruizione delle ferie. Nel caso ci siano delle ferie non godute queste possono, però, essere indennizzate nell’ultima busta paga con tutte le altre spettanze del caso.

Il preavviso può essere goduto o indennizzato (come nel caso di licenziamento con esonero dal prestare il servizio oppure per decesso del datore di lavoro assistito). Il costo è quello di una giornata lavorata. Nel caso del lavoratore convivente, oltre allo stipendio mensile vanno anche aggiunte le indennità di vitto e alloggio, parametrate ai giorni di preavviso.

Per formalizzare il licenziamento non è necessario motivare la causa, l’unica cosa da fare è quella di notificare il termine di preavviso. Per farlo bisognerà consegnare alla badante una lettera che dovrà essere firmata da quest’ultima. Se la badante si rifiuta di firmare, sarà necessario inviare la stessa comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso della badante convivente, alla fine del periodo di preavviso questa sarà tenuta a lasciare l’alloggio. Se questo non avviene il datore è tenuto ad informare le forze dell’ordine.

Infine, se la badante convivente che si vuole licenziare ha la residenza presso l’abitazione del datore di lavoro, è necessario che questo si rechi alla propria circoscrizione per avviare la pratica di cancellazione della residenza. Le tempistiche possono variare da territorio a territorio, ma normalmente ci si impiegano sempre più di 6 mesi. In questo periodo la badante è comunque tenuta a lasciare l’alloggio, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto. La residenza decade invece in automatico se è il lavoratore ad avviare la pratica di trasferimento della residenza.